Il Decreto Rilancio – Quadro di sintesi degli interventi sulla SANITA’

luglio 9, 2020 § Lascia un commento

DECRETO LEGGE RILANCIO – DL 34/2020  – Quadro di sintesi degli interventi

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Focus e sintesi sugli interventi inerenti il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo sia riguardo alle assunzioni di personale, e all’aumento dei contratti di specializzazione medica.

 

SANITA’

Il nuovo decreto stanzia  complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti, dispone
proroghe di termini e l’estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.
In particolare:
Per ampliare  l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale per l’anno 2020, le
regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell’offerta

  • Le autorizzazioni di spesa previste sono indirizzate a:
    – requisizione in uso di immobili per la gestione dei pazienti in sorveglianza attiva e isolamento;
    – implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI- ;
    – reclutamento personale infermieristico e introduzione della figura dell’infermiere di famiglia/o di comunità;
    – previsione di di incentivi per i medici di medicina generale che si avvarranno della collaborazione di
    infermieri;
    – rafforzamento delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale, art. 4-bis D.L. 18/2020) con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali;
    – assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali;
    – istituzione e potenziamento delle Centrali operative regionali dotate di apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza.
  • Le Regioni e le province autonome sono tenute ad implementare ed
    indirizzare, i servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI);
  • Vengono istituite le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Le regioni e le province autonome sono tenute alla costituzione di reti fra laboratori di microbiologia, individuando un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito di indicare, in collegamento con l’Istituto superiore di sanità (ISS) e ai fini dell’accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati idonei a far parte delle predette reti. I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari (tamponi) per infezione da SARSCoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all’ISS, mediante la piattaforma istituita .
  • E’ prevista la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale il  Ministero della salute avrà l’incarico di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili, nonché progetti (proposti dalle strutture di prossimità) con modalità di intervento che  favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità. Per questo intervento sono stanziati 25 milioni di euro con differenti autorizzazioni di spesa per il 2020 e il 2021.
  • Fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla normativa vigente, viene data facoltà agli enti e alle aziende del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell’albo professionale. 
  • viene prevista l’adozione da parte del Comitato tecnico-scientifico di linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, nel rispetto della garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, e della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti (art. 1-ter);
  • Dal 2021, saranno stanziati 20 milioni di euro annui  sul finanziamento statale
    del fabbisogno sanitario nazionale, per attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale (art.1-bis);
  • viene operato un rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche, prevedendo  un aumento strutturale sul territorio nazionale di posti letto di terapia intensiva – ubicati anche in strutture movimentabili – e di area semi-intensiva (al 50% convertibili in posti di terapia intensiva), della dotazione
    dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, e viene demandato alle regioni di consolidare all’interno delle strutture sanitarie la separazione dei percorsi di accesso e cura per i pazienti citati.
  • Le Regioni e le province autonome vengono anche autorizzate ad incrementare le
    spese per le assunzioni di personale sanitario, socio-sanitario e tecnico, e possono altresì  riconoscere agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un premio commisurato al servizio effettivamente, prestato durante lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
    2.000 euro (art.2);
  • viene disposto che gli incarichi individuali a tempo determinato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie e per i medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione (art. 2-ter D.L. 18/2020) abbiano, per i medici specializzandi, una durata di 6 mesi (e non già di un anno come previsto in precedenza), e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (art. 3);
  • viene estesa ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica – odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi – la possibilità- fino ad ora prevista per i medici e veterinari in formazione specialistica – di partecipazione alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato (nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, art. 3-bis);
  • limitatamente al periodo dello stato di emergenza, viene previsto e disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza;
  • viene incrementata l’autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A questi sono stati aggiunti altri 25 milioni per il 2022 e 2023 e 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (art. 5);
  • per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, vengono disposte alcune proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci per semplificare le procedure di rinnovo delle ricette mediche e di una limitazione degli accessi dei pazienti presso le strutture sanitarie, e proroghe delle prescrizioni mediche dei farmaci essenziali e per le malattie croniche, rimborsati dal SSN (art. 8);
  • le Regioni tramite accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, potranno concordare la distribuzione dei medicinali ordinariamente distribuiti dalle strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, (una determina dell’AIFA (Agenzia Italiana per
    il Farmaco) individuerà l’elenco dei medicinali classificati in fascia A erogati in regime ospedaliero, soggetti a prescrizione medica limitativa o non ripetibile, anche se sottoposti a Piano Terapeutico, per i quali può essere prorogata, ai sensi dell’articolo 8 in esame, la validità della ricetta,perché siano distribuiti in regime di distribuzione diretta, previsto per il periodo della durata dello stato di emergenza
    epidemiologica da COVID-19 (commi 5-bis e 5-ter art.8);
  • vengono prorogati di ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani (art. 9);
  • vengono  estesi ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e le professioni di assistente sociale deceduti durante lo stato di emergenza per concause legate al COVID-19 i benefici già previsti per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;
  • l’estensione ai Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN del regime di sospensione già previsto per alcuni centri sociosanitari e socioassistenziali;
  • l’aggiornamento del regime di agevolazione fiscale, in funzione antispreco, della cessione di taluni beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (art. 10);
  • viene potenziata  l’infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), e
    stabilita l’estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Sarà istituita l’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche e dell’Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all’Anagrafe degli assistiti (ANA), integrando i sistemi del Fascicolo e dellaTessera
    Sanitaria;
  • Vengono poi dettate regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema Informativo Trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome (art.11);
  • viene modificata la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell’ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.modifica la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell’ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (art.11- bis);
  • viene modificata la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all’importazione – e alla conseguente immissione in commercio – di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti.

Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia (art. 66-bis);per aumentare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica;

Saranno introdotte deroghe  in materia di erogazione del finanziamento del SSN ,  e modificate le norme  con  disposizioni transitorie, sull’ammissione ai concorsi per
l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina (art.237).

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