Il Decreto Rilancio – Quadro di sintesi degli interventi sul LAVORO

luglio 9, 2020 § Lascia un commento

DECRETO LEGGE RILANCIO – DL 34/2020

http://www.governo.it/it/dl-rilancio?fbclid=IwAR1fnKlvk_lYNC71P5x_oZ9v1R_AW5OgnvJWetMQlu_JVllldP7rivJUJkM&gclid=Cj0KCQjw6ar4BRDnARIsAITGzlAV6U71e8WK7Zhj3DWCd7I6WdGLomChxWYQQVKiiPY8qRW1mTgigGcaAqCeEALw_wcB

Qui il Quadro di sintesi degli interventi

Decreto Rilancio_D20034e

Qui alcuni stralci in merito a lavoro, congedi, procedure concorsuali

LAVORO

  • Proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
    • l’aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell’assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane
    • l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute
    •  l’incremento dell’assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali sopra i 18 anni;
    • la proroga di due mesi della  NASpI e DIS-COLL  che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);
    • la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI (art. 87).
    • proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di
      – liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata       INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e – se vi è
      una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – 1.000 euro per maggio)
      – titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 3);
      –  lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani, esercenti, attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) ;
      – lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione nel settore del turismo e
      degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) ;
      –  operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo                                                            – professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
      – lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei
      mesi di aprile e maggio).                                                                                                    – lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio).                                                                    – per i  lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l’accesso alla suddetta indennità è riconosciuto in presenza almeno 7 contributi
      giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000
    •  lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio
    • titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche,  (600
      euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) ;
    • ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, a determinate condizioni
    • etc etc etc

 

  • Incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità;
    • aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto per genitori lavoratori , fruibile per figli fino a 12 anni
      e fino al 31 agosto 2020
    • del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni;
    • per i congedi parentali e  quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili:
      viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 agosto 2020 ;
    • viene incremento da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucherbabysitting, riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia
    • incremento di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, del numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l’assistenza di familiari disabili (art. 73).
  • Semplificazione del contratto a termine;
    •  prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (cd. causali) richieste dalla normativa vigente.
    • per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività
      lavorativa in conseguenza dell’emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura
      equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (art. 93);
    • per la promozione del lavoro agricolo, si introduce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94).
  •  Svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.
    • i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età e dello stato di salute;
    • vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95);
    • viene disposto l’utilizzo di 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

  • L’estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo;
    • l’estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso (art. 80);
    • fino al 17 agosto 2020, la durata della procedura per il trasferimento d’azienda, in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, non può avere una durata inferiore a 45 giorni;
    •  il licenziamento sia escluso da quegli atti di costituzione o gestione del rapporto di lavoro compiuti o ricevuti dal somministratore che si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione;
    • la proroga al 31 luglio 2020 dell’equiparazione del periodo di quarantena alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità;
    • l’estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (art. 76);
  • La semplificazione delle procedure concorsuali, 
    • le stesse, sino al 31 dicembre 2020, si svolgeranno in modalità decentrata e telematica (artt. 247-249);
    • l’istituzione presso l’Anpal del Fondo nuove competenze al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti a seguito di una rimodulazione dell’orario di lavoro (art. 88);
    •  proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario (art. 192);
    • l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro, con lo scopo di programmare adeguate strategie
    • occupazionali in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro (art.99);
    • per i concorsi pubblici modifica del termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 attualmente
      previsto (art. 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione).
  • La promozione del lavoro agile.
    • per il settore privato, si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90);
    • per il settore pubblico, si dispone che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disposizione secondo cui la presenza del personale nella PA è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, le pubbliche amministrazioni
      organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Inoltre è stato disposto che le pubbliche amministrazioni elaborino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile
      prevedendo che almeno il 60 per cento del personale possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa

Il provvedimento in esame reca, inoltre, alcune disposizioni sull’estensione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio e di assunzioni in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai medici e agli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19  e lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali di risposta del numero unico 112

 

Rapporto ISTAT 2018 – su Conciliazione e Lavoro

novembre 22, 2019 § Lascia un commento

 

Report Conciliazione lavoro e famiglia anno 2018 dell’Istat

Dal Rapporto ISTAT sui dati del 2018 riguardanti Conciliazione e lavoro, risulta che più del 10 % delle donne con un figlio non ha mai lavorato (la media europea è del 3,7%). A dirlo il Report Conciliazione lavoro e famiglia anno 2018 dell’Istat.

Al Sud la percentuale aumenta: è una donna su cinque a non  aver mai lavorato pwer occuparsi della cura dei figli.

Ma non è solo avere un figlio che frena la scelta (e la possibilità di lavorare) al Sud,  se il 12, 1 % delle donne (la media italiana è del  6,3% quella europea del  4,2%) dice di non lavorare per altri motivi non legati alla cura dei figli .

Grandi differenze tra occupate e non a secondo del titolo di studio,  la mancata partecipazione al mondo del lavoro è decisamente più bassa tra le donne laureate,  mentre è più alta la quota di quelle che hanno avuto una interruzione lavorativa.

 

 

Quasi un quarto degli occupati con figli al di sotto dei 14 anni, soprattutto le donne, ha dichiarato che ha cambiato qualcosa nel suo  lavoro (cambio lavoro, riduzione oraria etc) per occuparsi dei figli.

Il 38,3% delle madri occupate, più di un milione, ha dichiarato di aver cambiato modalità, contro poco più di mezzo milione di padri (11,9%).

La quota è più alta tra le occupate residenti al Centro-nord (41%), tra quelle con due o più figli minori di 15 anni (41,2%) o con figli in età prescolare (42,6%).

“Nel 2018, 12 milioni 746 mila persone tra i 18 e i 64 anni (34,6%) si prendono cura
dei figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani. Tra queste, quasi
650 mila si occupano contemporaneamente sia dei figli minori sia di altri familiari.
Fra i genitori occupati con figli minori di 15 anni il 35,9% delle madri e il 34,6% dei
padri lamentano problemi di conciliazione tra il lavoro e la famiglia.
Poco meno di un terzo dei nuclei familiari con figli minori usa i servizi, il 38% conta
sull’aiuto di familiari, soprattutto dei nonni, oppure di amici.” (ADNKRONOS, novembre 2019)

Fai clic per accedere a Report-Conciliazione-lavoro-e-famiglia.pdf

Dove sono?

Stai esplorando gli archivi per la categoria lavoro su Il blog di Paola Bocci.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: